Il Testo Unico Ambientale (T.U.A.) è stato istituito con il Decreto Legislativo 152/2006 e ha subito numerosi correttivi e modifiche in ottemperanza delle direttive europee e per legiferare su alcune materie specifiche come la gestione dei rifiuti edili; a riguardo dal 6 ottobre 2012 è entrato in vigore il D. M. n. 161/2012, ovvero il Regolamento che disciplina l’uso delle terre e rocce da scavo (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2012, n. 221). Il decreto, però, non manda del tutto in “pensione” l’art. 186 del Testo Unico che affrontava la materia in termini generici, poiché per molti aspetti l’art. 186 del T.U.A. resta ancora l’unico riferimento normativo in materia, laddove non specificato diversamente nel Decreto ministeriale 161/2012.
Quali sono gli ambiti di applicazione del D.M n. 161/21012
L’art. 3 del Regolamento sui materiali da scavo – suolo e sottosuolo con eventuali presenze di riporto derivanti da realizzazione di opere edili – specifica gli ambiti di applicazione seguenti:
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Scavi in senso generico;
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Lavori di perforazione, trivellazione, palificazione e consolidamento;
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Opere per realizzazione di infrastrutture in genere ( strade, dighe, gallerie);
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Rimozione e livellamento di opere a terra;
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Materiali provenienti da scavi effettuati negli alvei idrici sia superficiali che profonde (nei corsi d’acqua, fondali lacustri e marini, spiagge);
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Residui della lavorazione di materiali come marmi, graniti e pietre anche non correlate a edificazione di opere e non contenenti sostanze pericolose.
La composizione dei materiali da scavo può manifestare la presenza di inquinanti – purché non superiori ai limiti massimi previsti dal regolamento – di calcestruzzo, PVC, bentonite, vetroresina, miscele di cementi, additivi per scavi meccanizzati. Il decreto di compone di 9 allegati che contengono le istruzioni utili alla compilazione della documentazione da presentare alle Autorità di controllo competenti. Qualora le terre e rocce da scavo sono qualificabili come sottoprodotti, la legge rimanda alle disposizioni in materia previste dall’art. 184 e 186 del Testo Unico (T.U.A.).
Il Piano di Utilizzo e schema per la gestione degli escavati
L’elemento nuovo introdotto dal Decreto è il Piano di Utilizzo (art. 5) e si tratta di un documento compilato dal proponente utile alla corretta gestione dei materiali da riporto che ne certifica le caratteristiche chimico-fisiche. Il Piano di Utilizzo deve contenere:
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Le modalità di esecuzione e risultati della caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo;
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Risultati dell’indagine conoscitiva dell’area di intervento e segnalazione delle attività umane che impattano sul territorio.
Il Piano di Utilizzo deve essere presentato dalla ditta proponente – per esempio la Nova Ecologica – all’Autorità di pubblica amministrazione competente almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo, anche per via telematica. Qualora vengano accertati che viene meno la qualifica di sottoprodotto, il materiale dovrà essere sottoposto alla normativa sulla gestione dei rifiuti. Quindi, in sintesi, lo schema procedurale è il seguente:
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l’impresa interessata – 90 giorni prima dell’uso dei materiali edili – redige e presenta il Piano di Utilizzo;
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l’autorità competente entro 30 giorni può richiedere integrazioni al Piano;
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entro 90 giorni dalla ricezione del Piano, l’autorità può approvare o rigettare il Piano;
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superati i 90 giorni senza risposta dall’Autorità, il proponente può gestire il materiale di scavo come indicato nel Piano.
È prevista una procedura di reimpiego in caso di emergenza e l possibilità di apporre modifiche al Piano. La ditta incaricata deve assolvere agli obblighi di tracciabilità attraverso gli appositi Documenti di Trasporto e Dichiarazione di avvenuto utilizzo. Il materiale da scavo non contaminato destinato allo smaltimento in discarica per il trattamento o recupero dei rifiuti non continua ad essere considerato rifiuto (e non sottoprodotto) fino al compimento del ciclo e pertanto soggetto all’obbligo di emissione durante il trasporto del FIR il Formulario Rifiuti, emesso dal produttore del rifiuto.